Nella Gazzetta Ufficiale del 6/11/2021, è stato pubblicato il D.L. n. 152/2021 (noto come PNRR).

L’articolo 1 di tale decreto introduce un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, per le strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.

I destinatari sono:

–         Alberghi, Hotel (strutture ricettive)

–         Agriturismo

–         Campeggi

–         Comparto Fieristico e Congressuale

–         Stabilimenti balneari

–         Complessi termali

–         Porti turistici

–         Parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.

Per “struttura alberghiera” deve intendersi una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:

SPESE AMMESSE

Le spese che danno accesso ai benefici sono quelle sostenute effettivamente (per il concetto di sostenimento si fa rinvio a quanto previsto nel Tuir, all’articolo 109) per gli interventi di:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

     

  • eliminazione delle barriere architettoniche;

     

  • opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti;

     

  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali;

     

  • digitalizzazione (ad esempio, impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, come indicati dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 83/2014);

     

  • le spese per la relativa progettazione.

  • L’importo totale delle spese eleggibili é limitato alla somma di € 307.693,30 per ciascuna impresa, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).

 

In relazione ai suddetti interventi agevolabili, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto.

Si badi bene che le misure non sono alternative, ma (anche) cumulabili: ciò a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.

Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti degli aiuti cc.dd. “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea in quello definito come “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Entrambi gli incentivi non sono invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, e sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate, con una priorità prevista per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).

Modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio e fruizione

Gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dal 7/11/2021.

Il credito d’imposta è dell’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati.

Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità già definite con provvedimento 8 agosto 2020.

 

Incentivi riconosciuti


In relazione agli interventi agevolabili realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto. Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.
Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti unionali sugli aiuti “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Entrambi gli incentivi, che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo). È, infatti, previsto che gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Pnrr”.

Il PNRR e le garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Il secondo strumento per il settore turistico previsto dal decreto Recovery riguarda un Fondo di garanzia varato per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità.

Contemplato nell’investimento 4.2.4 della M1C3 del PNRR, lo strumento prevede l’istituzione di una sezione speciale turismo nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, per la concessione di garanzie ai soggetti ammessi al superbonus alberghi, nonchè ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

A tal fine sul tavolo sono finiti ben 358 milioni di euro, suddivisi su più annualità: 100 milioni nel 2021, 58 milioni nel 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Di questi, il 50% è riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Le garanzie sono dunque rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, ma anche per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Le altre cose utili da sapere su queste garanzie sono che:

  • La garanzia è concessa a titolo gratuito;

  • L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (rispetto a quanto previsto dal decreto del 6 marzo 2017 del MISE);

  • Sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499

Al credito d’imposta si aggiunge poi un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40mila euro. L’importo può però essere aumentato (anche cumulativamente) in tre casi:

  • Se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale, l’importo può salire fino a ulteriori 30mila euro;

  • Se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani), l’importo può aumentare fino a ulteriori 20mila euro;

  • Infine, se l’impresa ha sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, PugliaSardegna e Sicilia, l’importo può innalzarsi fino a ulteriori 10mila euro.

  • Entrambi gli incentivi – che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi – sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).

    Infine il decreto prevede che, per le spese ammissibili non coperte dai due incentivi, si possa accedere anche al Fondo nazionale per l’efficienza energetica che concede un finanziamento a tasso agevolato, a condizione però che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

    L’avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, sarà pubblicato dal Ministero del turismo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

come altro metodo di richiesta informazioni  puoi compilare il modulo di contatto, sarà premura del

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