Si definisce Superbonus, l’agevolazione fiscale prevista dal cosiddetto Decreto Rilancio (Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge, con modificazioni, 17 Luglio 2020 n.77 )consistente nella possibilità di detrarre dalle imposte dovute dal contribuente il 110% delle spese sostenute per il rinnovamento energetico degli edifici, e per l’adeguamento sismico degli stessi.
Prima del decreto in parola, esistevano già due analoghi incentivi fiscali: i cosiddetti Ecobonus, e Sismabonus, che davano la possibilità di detrarre una parte delle spese che fossero state sostenute per interventi di miglioramento degli edifici.
AGEVOLAZIONE SUPERBONUS 110 E PROROGHE:
Il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma per effetto di successive modifiche normative (legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio 2021 e, da ultimo, decreto legge 6 maggio 2021, n. 59), il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (cfr. art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio)
30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)
31 dicembre 2023 dai condomìni (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)
30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (cfr. art. 119, commi 3-bis e 8-bis).
Con il decreto Rilancio il legislatore ha innalzato l’importo della detrazione al 110% di quanto effettivamente speso, aprendo la possibilità di consentire il finanziamento per intero della spesa per alcuni tipi di interventi di ristrutturazione e recupero mediante l’abbattimento delle imposte dovute allo Stato sull’IRPEF, a patto che gli interventi realizzino determinati standard di valorizzazione degli immobili.
Accanto all’innalzamento della percentuale di spese detraibili, con il decreto Rilancio sono stati previsti anche meccanismi di cessione del credito di imposta derivante dalle detrazioni, con la possibilità di ottenere dall’impresa che esegue i lavori uno sconto in fattura pari all’intera somma dovuta, o di ottenere il finanziamento dei lavori dagli istituti di credito, mediante cessione a questi ultimi del proprio credito di imposta.
Il meccanismo è finalizzato a consentire il miglioramento degli edifici sul piano energetico o sismico, anche nel frequente caso in cui non si disponga della liquidità monetaria sufficiente per affrontare interventi generalmente assai onerosi.
Il Superbonus è stato quindi subito percepito come l’opportunità di far eseguire i lavori nelle singole unità immobiliari e nell’ambito condominiale praticamente “gratis”, ed in effetti l’obiettivo del Governo era certamente quello di dare uno stimolo generalizzato alla ripresa dell’attività nel settore dell’edilizia.
Nonostante che a partire dal 1° luglio scorso sia già possibile utilizzare il “superbonus”, imprese ed istituti di credito, hanno voluto attendere la definitiva conversione in legge del decreto (conversione che è avvenuta in data 18 luglio 2020) ed i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (con la guida del 24 luglio), per capire meglio come dare attuazione pratica al meccanismo della cessione e dello sconto in fattura.
Vediamo ora quali sono i tipi di interventi edilizi che possono beneficiare del provvedimento agevolativo: innanzitutto, occorre mettere in chiaro quali siano le finalità dello strumento agevolativo che è quella di riqualificare sul piano energetico e su quello sismico le unità abitative e gli immobili costituiti in condominio.
Pertanto al fine di poter usufruire del bonus fiscale è necessario che l’intervento consegua i risultati individuati da parte del legislatore in termini o di efficienza energetica o di tenuta antisismica.
Superbonus 110 per cento: gli interventi trainanti
Gli interventi che possono usufruire del bonus si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per l’ottenimento del beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati” che possono beneficiare della detrazione solo se posti in essere in abbinamento ai primi.
Primo intervento: isolamento termico
Il primo intervento trainante è costituito dall’isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio nella misura di almeno il 25% della superficie lorda dello stesso.
Nella pratica il risultato può essere ottenuto attraverso il c.d. cappotto termico, intervento che consiste nell’apposizione di materiale isolante (del tipo rispettoso dei criteri ambientali minimi disciplinati dal Decreto ministeriale 1° ottobre 2017) lungo le pareti esterne disperdenti dell’edificio (solai, pilastri e infissi), con incremento dello spessore delle pareti stesse e conseguente modifica di infissi, davanzali, ringhiere etc..
È possibile anche apporre il materiale isolante nelle pareti interne delle singole abitazioni, se all’interno esistono pareti libere per garantire il risultato del 25% richiesto dalla norma. Un risultato simile si ottiene attraverso il cosiddetto “insufflaggio”, ovvero l’inserimento di materiale isolante all’interno delle intercapedini delle pareti vuote.
Il rischio è che l’insufflaggio non sia in grado di garantire l’obiettivo previsto dalla legge dell’isolamento del 25% dell’edificio, quando ad esempio le intercapedini delle pareti vuote siano poche nella struttura dell’immobile.
Secondo intervento: sostituzione impianto di riscaldamento
Il secondo intervento trainante è costituito dalla sostituzione (e, attenzione, non dall’aggiunta) dell’impianto di riscaldamento dell’edificio con un impianto a pompa di calore o a condensazione, con impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda.
L’impianto a pompa di calore consiste in un compressore alimentato ad energia elettrica (e che può anche sfruttare quindi l’alimentazione di pannelli fotovoltaici), che pompa energia da un ambiente a temperatura più bassa a uno a temperatura più alta.
Possono operare sia per riscaldare l’edificio che per raffreddarlo. Il loro funzionamento è adeguato se viene prodotta acqua a temperatura intorno ai 40 gradi centigradi.
Questo valore, è sufficiente a riscaldare adeguatamente un ambiente nel quale sono apposti i pannelli radianti a pavimento o a soffitto, ma non è sufficiente a garantire il risultato se l’ambiente è riscaldato da radiatori.
Pertanto nel caso in cui non sia possibile apporre i pannelli radianti nell’abitazione, per conseguire il risultato di efficienza energetica è necessario abbinare a questo intervento trainate anche l’isolamento termico dell’edificio. La caldaia a condensazione funziona sfruttando il calore dei fumi di combustione che raffreddandosi producono una condensa, trasmessa attraverso canne fumarie apposite (capaci cioè di garantire la propria tenuta in presenza di condensa e quindi di umidità).
Essa funziona producendo una temperatura dell’acqua a 45 gradi centigradi, ma è in grado di garantire il proprio funzionamento anche in caso di temperature superiori (fino a 65 gradi centigradi), per cui è maggiormente compatibile con un impianto di riscaldamento a termosifoni, e non necessita del pavimento radiante.
Tuttavia non garantisce il salto di due classi richiesto dalla legge per ottenere il beneficio fiscale, e deve essere abbinato all’intervento di isolamento termico.
Terzo intervento: adeguamento sisimico
Il terzo intervento trainante è costituito dall’adeguamento sismico dell’edificio (si tratta del cosiddetto “sisma bonus”) ai sensi dell’articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del Decreto Legge n. 63/2013.
La norma appena richiamata aveva già introdotto il sisma bonus in percentuali inferiori, per gli interventi di adeguamento sismico elencati al comma 1, lettera i) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sul reddito (“1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita’ immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: ….i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche’ per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”).
Gli interventi in base ai quali il contribuente maturerà il diritto a beneficiare del Superbonus 110% sono quindi quelli indicati da quest’ultima norma. Inoltre il comma 1 sexies del richiamato articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013 calcola nella detrazione anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (“1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili”)
Accanto a questi interventi trainanti, beneficiano della detrazione, se compiuti unitamente a uno degli interventi sopra descritti, anche i cosiddetti interventi trainati. Si tratta degli interventi già previsti dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013.
Sono interventi trainati:
l’installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati. In ogni caso la detrazione al 110% è subordinata alla cessione al GSE dell’energia prodotta e non consumata. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste in materia;
l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici;
la sostituzione degli infissi.
Gli interventi definibili come “trainati” portano all’acquisizione del diritto ad usufruire della detrazione anche senza essere legati ad un intervento “trainante”, nel caso in cui vengano posti in essere in riferimento ad immobili sottoposti a regime vincolato per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi “trainanti”, in forza di limitazioni che siano derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali.
Chi può usufruire del Superbonus 110 per cento e per quali tipi di fabbricati o abitazioni?
Hanno titolo ad usufruire del “superbonus” gli interventi eseguiti su:
parti comuni di edifici (es. condominio);
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera);
singole unità immobiliari.
Non sussiste più la distinzione tra prima e seconda casa che invece era rinvenibile nell’ambito del testo originario del decreto legge.
Di conseguenza vengono ricompresi nell’agevolazione anche gli interventi che vengono eseguiti sulle seconde case.
Sono invece espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).
Quali sono i soggetti che possono usufruire del Superbonus 110 per cento?
I contribuenti titolati ad usufruire del “superbonus” sono:
le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di arti impresa e professioni;
i condomini;
gli istituti autonomi case popolari e altri enti con le medesime finalità sociali, che rispettino i requisiti europei dell’in house providing, per gli immobili di loro proprietà e per quelli gestiti per conto dei comuni. Per tali soggetti è previsto anche un tempo più lungo per la realizzazione degli interventi fino al 30 giugno 2023;
le cooperative di abitazioni per gli immobili da esse posseduti o assegnati in godimento ai propri soci;
gli enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, le associazioni di promozione sociale registrate;
le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, sulle parti di immobili destinati a spogliatoi
Non occorre essere i proprietari diretti dell’edificio che è oggetto dell’intervento: infatti hanno titolo legittimo a beneficiare dell’agevolazione fiscale anche i soggetti che sono titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore.
Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino soggetti che esercitino attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi potranno beneficiare della agevolazione fiscale.
Al fine di beneficiare dell’Ecobonus 110%, occorre realizzare almeno uno o entrambi degli interventi previsti all’Art. 119 comma 1 lettera a), b), definiti interventi TRAINANTI, ai quali si potranno inserire una serie di interventi secondari, TRAINATI, che dall’aliquota di detrazione al 50-65% potranno anch’essi usufruire dell’aliquota del 110%.
A) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo con i seguenti limiti di spesa:
50.000 euro “per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’ interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e che dispongono di accessi autonomi dall’ esterno;
40.000 euro “moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti” da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro “moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti” da più di 8 unità immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
B) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
Quali sono le condizioni che si devono rispettare per ottenere la detrazione fiscale?
Gli interventi relativi al cosiddetto ecobonus finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio devono avere come conseguenza il miglioramento delle prestazioni energetiche stesse di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato con il rilascio dell’APE (attestato di prestazione energetica) prima dell’intervento e dopo.
Gli interventi di isolamento termico in particolare dovranno rispettare i requisiti che un apposito decreto, non ancora aemanato, fisserà(in attesa del decreto, si è possibile applicare i requisiti che vengono previsti dai decreti 19 febbraio 2007 e 11 febbraio 2008).
gli interventi del cosiddetto “sisma bonus”, finalizzati al miglioramento delle prestazioni antisismiche dell’edificio, devono comportare il miglioramento di almeno una classe;
interventi che vengono definiti come “trainati” possono beneficiare del regime agevolativo solo nel caso in cui siano stati posti i essere unitamente a uno dei tre interventi trainanti;
interventi “trainati” nel caso in cui siano stati compiuti unitamente ad uno o più interventi “trainanti” in ambito energetico, devono comportare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque arrivare alla classe energetica più alta;
gli interventi “trainati” conferiscono il diritto alla detrazione anche nel caso in cui non siano legati ad un intervento “trainante” per gli immobili che sono sottoposti a vincolo per i quali non risulta essere possibile compiere gli interventi edilizi “trainanti” in ragione di limitazioni che siano derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali;
L’agevolazione fiscale spetta per i lavori realizzati a partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Esame di quali sono le modalità con cui calcolare la detrazione
La detrazione è pari al 110 % dell’importo delle spese sostenute da parte del contribuente e comunque non oltre i tetti di spesa che sono stati sopra elencati.
L’applicazione dell’aliquota agevolativa deve essere fatta secondo il principio di cassa (cioè al momento dell’effettivo pagamento) da parte delle persone fisiche, e secondo il criterio di competenza (cioè alla data di ultimazione della prestazione corrisposte) per quanto riguarda le imprese e le società.
L’importo della detrazione (il 110% della spesa effettivamente sostenuta) deve essere diviso in quote uguali da ripartirsi in 5 anni (es. 50 mila euro di spesa danno diritto ad una detrazione di Euro 10 mila per ogni annualità).
Una volta calcolata la quota di competenza dell’anno della detrazione, se le imposte che sono derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo non detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e quindi si perde.
Per questo motivo può essere utile, invece della detrazione esercitare una delle due opzioni previste dalla legge:
invece della detrazione, il contribuente ha la facoltà di scegliere di optare per avere lo sconto in fattura su quello che è il corrispettivo dovuto al soggetto fornitore di beni e servizi, il quale recupererà lo sconto praticato trasformandolo in credito di imposta, con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
in alternativa, il contribuente può trasformare la detrazione in un credito di imposta.